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Mancata assunzione di un lavoratore avviato dal collocamento obbligatorio: diritto al risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2383 del 9 febbraio 2015, ha affermato che “il lavoratore avviato dal collocamento obbligatorio che rivendica la mancata assunzione da parte del datore ha diritto a percepire tanti stipendi quanti ne sono maturati sino alla pronuncia del giudice di secondo grado”.

La vicenda ha riguardato un lavoratore avviato dal collocamento obbligatorio che ha rivendicato la mancata assunzione da parte del datore di lavoro.

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