L’assenza del lavoratore alla visita medica, durante la fascia oraria di reperibilità, comporta la decadenza del diritto al trattamento economico, ma soltanto in mancanza di un giustificato motivo.
Lo afferma la sentenza della Corte di Cassazione n. 22065 del 2004 della sezione lavoro che riassume l’orientamento dei giudici in materia di reperibilità del lavoratore in malattia.
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MALATTIA, SI PUO’ MANCARE ALLA VISITA
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