L’accordo in deroga è nullo se risulti gravemente iniquo a danno del creditore, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti. Il legislatore fissa le circostanze rilevanti ai fini di tale giudizio, riconducibili a elementi oggettivi e soggettivi . E’ da precisare che tali circostanze non possono risultare unicamente dal documento contrattuale, ma dovranno risultare da ulteriori “prove” di natura documentale o orale. Il decreto legislativo dà un’indicazione di ciò che debba intendersi per «accordo gravemente iniquo» e cioè quello che «senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore».Tuttavia, l’espressione continua a rimanere vaga, perché ogni pagamento dilazionato rispetto alla fornitura procura al venditore liquidità aggiuntiva.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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