“Al termine dell’orario di apertura al pubblico nessun atto può più essere depositato ne’ può essere fatta alcuna dichiarazione ne’ compiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno successivo, sempre nei limiti dell’orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficio personale in servizio; di conseguenza, ai fini in questione il Pubblico Ministero, parte del processo penale, è soggetto all’orario di apertura al pubblico per il deposito dei suoi atti e per il compimento delle altre attivita? previste dal comma 6 dell’art. 172 c.p.p. presso l’ufficio giudiziario considerato”.
Con questo principio la Corte di Cassazione – Sezione 2 Penale, con la sentenza n. 40777 del 19 luglio 2018 ha statuito l’inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero contro il Tribunale della libertà di Milano, che aveva dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto dal PM in ragione della sua tardività.


