In tema di accertamento dello stato passivo nel fallimento, l’opposizione allo stato passivo è un rimedio a carattere impugnatorio, ma non è equiparabile all’appello, né sono applicabili le regole dettate in materia di impugnazioni, con la conseguenza che non è ammissibile una impugnazione incidentale.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 01-06-2016, n. 11392 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


