Qualora la dichiarazione dei redditi venga omessa o presentata oltre 90 giorni dal termine di trasmissione, questa cessa di essere tardiva e viene considerata omessa.
In questa ipotesi il riporto a nuovo delle perdite che si sono formate nell’anno in cui si è verificata l’omessa dichiarazione e di quelle dei periodi d’imposta precedenti non può venire meno.
Tale considerazione deriva dall’analisi di quanto stabilito nella sentenza n. 17757/2016 delle Sezioni Unite, secondo cui anche in caso di omessa dichiarazione il contribuente può esercitare il diritto di detrazione di un credito derivante da dichiarazione omessa; a maggior ragione occorre considerare che in caso di riporto delle perdite non è possibile in alternativa il rimborso.
Al punto 5.3 della sentenza in esame viene inoltre richiamata una precedente sentenza (Cassazione Sez.5, n. 22250 del 2011) che aveva stabilito che “l’amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza”.
Fonte: sentenza n. 17757/2016 delle Sezioni Unite del 21 giugno 2016.


