I contratti di locazione e affitto di immobili in corso alla data del 4 luglio 2006, assoggettati a Iva in base alle norme previgenti, devono essere (ri)registrati entro il 30 novembre, pagando l’imposta di registro dell’1%, anche se la registrazione era stata già effettuata, per obbligo o volontariamente.
Per le locazioni di fabbricati strumentali per natura, poste in essere da privati, l’imposta di registro resta ferma nella misura del 2%.
Il regime fiscale stabilito per le locazioni di fabbricati si estende agli immobili pertinenziali locati con lo stesso contratto.
Rimangono imponibili a Iva le assegnazioni in godimento fatte da cooperative edilizie a proprietà indivisa.


