La Finanziaria 2005 prevede che il contratto di locazione che, nonostante ne sussistano i requisiti, non sia stato registrato è da ritenersi nullo.
La nullità, però, non incide sulla pretesa dell’erario di riscuotere comunque l’imposta di registro: il contribuente non può cioè addurre la nullità del contratto come causa esimente della registrazione.
Anche sotto il profilo delle imposte sui redditi la nullità non giustifica la sottrazione ad imposizione del reddito previsto contrattualmente.


