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Locazioni brevi: i chiarimenti dalle Entrate per intermediari e portali online

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017, fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina delle locazioni brevi, introdotta dall’art. 4 del decreto legge 50/2017 (Decreto conti pubblici). In particolare, alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati, l’Agenzia fornisce le seguenti precisazioni:

  • a quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi;
  • chi sono gli attori coinvolti;
  • cosa devono fare intermediari e locatori;
  • chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti.

Per “Contratti di locazione breve”, viene chiarito nella Circolare, si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Relativamente alla caratteristiche dei contratti, secondo quanto previsto dal Dl 50/2017 (manovra correttiva 2017), ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%. Sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa. Si applicano anche ai contratti di sublocazione e a quelli stipulati dal comodatario che concede a terzi la disponibilità dell’immobile a titolo oneroso.

La Circolare chiarisce inoltre che la locazione deve riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione. Rimangono quindi fuori dalle nuove regole gli immobili situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative.

Clicca qui per leggere la Circolare.

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