La Corte di Cassazione con la sentenza 16089, depositata il 27/10/03 ha precisato che la mancanza della forma scritta per un contratto di locazione, e non la mancata registrazione, determina nullità del contratto.
Quindi, è valido il contratto scritto, anche se non registrato.
Inoltre ha sancito che deve escludersi il diritto all’azione da parte del conduttore per la ripetizione della differenza relativa a un contratto che preveda un canone più elevato rispetto a quello registrato.
Il locatore dovrà provvedere solo alla regolarizzazione fiscale.


