Con il parere del 26 settembre 2018, n. 54 il Consiglio Nazionale Forense, in risposta ad un quesito posto dal COA di Treviso in merito all’assoggettamento all’obbligo formativo di tirocinanti e tirocinanti abilitati al patrocinio, ha affermato che l’articolo 1 del Regolamento CNF n. 6/2014 specifica in modo chiaro che l’obbligo di formazione continua è posto in capo all’avvocato e al tirocinante abilitato al patrocinio, secondo le modalità previste dal Regolamento medesimo.
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