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L’obbligo di immediata denuncia di rinvenimento fortuito di opera d’arte spetta a chi per primo la scopre

La Corte di Cassazione, terza sezione Penale, con la depositata il 18 luglio 2016, si e’ pronunciata in tema di beni culturali chiarendo che, l’obbligo di immediata denuncia della cosa fortuitamente scoperta, la cui omissione è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. b), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, grava solo sullo scopritore, ma non anche su chi si trovi successivamente a detenere la cosa, in quanto tale soggetto può essere chiamato a rispondere, ai sensi del predetto art. 175, solo della eventuale violazione del diverso obbligo su di lui gravante, relativo alla conservazione temporanea del bene.

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