La Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 3, con l’Ordinanza n. 3882 del 13 novembre 2014 – 25 febbraio 2015, si e’ espressa sul tema della restituzione del deposito cauzionale e sugli obblighi contrattuali, tra locatore e conduttore, che sopravvengono nel momento del rilascio dell’immobile.
La Corte ha precisato che l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale versato al termine della locazione nasce nel momento in cui l’immobile locato viene rilasciato.
Nell’Ordinanza si legge: “una volta che la locazione si e’ conclusa con la restituzione del bene, il locatore non puo’ rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o, semplicemente, riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni”.
E ancora “l’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore puo’ esigerne la restituzione”.


