La Corte Costituzionale, con la sentenza 241 del 2004, depositata ieri 19/07/04, ha stabilito che l’Irap è un tributo regionale solo per quanto riguarda l’ente destinatario del gettito.
Per il momento dunque l’Irap resta un tributo statale che trova la sua disciplina istitutiva e la sua ragion d’essere nelle regole statali e non ne è avvenuta nessuna regionalizzazione sulla base delle nuovo titolo V della Costituzione.


