La regolarizzazione del lavoro sommerso, prevista dalla legge 383/2001 prevede un’imposta che è sostitutiva solo dell’Irpef, dell’IRPEG e dell’Irap e non anche dell’IVA: di conseguenza sul maggiore imponibile dichiarato dai datori di lavoro per effetto della dichiarazione d’emersione è dovuta l’imposta sul valore aggiunto. Questa interpretazione assume maggior attendibilità con le recenti modifiche introdotte alla conversione in legge del dl n. 350 e viene confermata in ambienti molto vicini alle finanze.
(Italia7Oggi)
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