L’IVA totalmente indetraibile, nell’applicazione della Tremonti-bis, aumenta il costo del bene per la determinazione del reddito agevolato (articolo 4 Legge 383/2001). Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 297/E del 12 settembre 2001. Nel valore dell’investimento agevolabile si deve dunque considerare anche l’IVA relativa all’acquisto di beni indetraibile in presenza di esercenti attività con operazioni esenti a norma dell’articolo 10 del decreto IVA. Le istruzioni da applicare sono quelle contenute nella circolare 154/E del 30 maggio 1995, in riferimento alla vecchia Tremonti (articolo 3 del Dl 357/94, legge 489/94).
(Fonte: Il Sole24Ore)
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