L’Agenzia delle Entrate ha emanato una apposita risoluzione (n. 222 del 9 luglio 2002) per fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare, ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, alle quote di tariffa incassate per il servizio di depurazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, in situazioni locali in cui il servizio stesso non è materialmente effettuato per la mancanza degli impianti di depurazione ovvero per il loro stato di inattività.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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L’IVA E’ SEMPRE DOVUTA PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
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