L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in merito alla chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 16 della legge 27/12/02, n. 289): il versamento tempestivo della somma dovuta, anche in mancanza della domanda, può essere considerato sufficiente a chiudere la lite fiscale pendente, in quanto chiara manifestazione di volontà in tal senso.
La presentazione della domanda è invece essenziale se necessaria a esprimere la volontà del contribuente, come nei casi in cui per la definizione non sia dovuto alcun pagamento,


