Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione II civile; sentenza, 30-08-2017, n. 20554 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


