Ancora prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento, è stata diramata la circolare n° 50/E sul diritto di interpello. Viene ribadito che l’efficacia della pronuncia dell’Amministrazione è limitata esclusivamente al contribuente istante con riguardo al caso concreto e personale prospettato nella domanda. Tuttavia una parziale deroga all’impossibilità di estendere la validità del parere, anche ad altri casi, emerge dalla stessa circolare che, al punto 5.4, introduce il concetto di effetto ultrattivo dell’interpello: in altre parole, l’efficacia va oltre il caso specifico per il quale è stata proposta l’istanza “ponendo il contribuente al riparo da ogni iniziativa anche futura degli uffici assunta in difformità dalla risposta data”. Viene altresì evidenziato che, nonostante siano decorsi 120 giorni e quindi si sia formato il silenzio assenso ovvero in tale arco di tempo ci sia stata una risposta esplicita, l’Amministrazione può comunque comunicare al contribuente una nuova risposta rettificativa. Circolare Agenzia delle Entrate n° 50 del 31 Maggio 2001.
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