Nella circolare n. 7 del 5 febbraio 2003, si precisa che le nuove attività iscritte, in presenza di dichiarazione integrativa semplice, devono essere assoggettate a imposta per l’intero ammontare, anche in aggiunta al reddito regolarizzato con il condono. In tema di regolarizzazione delle scritture contabili, la circolare prevede che nel caso di eliminazione di attività e passività fittizie da parte di un soggetto che presenta la dichiarazione integrativa semplice ai sensi dell’art. 8 della L. n. 289/02, l’Agenzia delle Entrate ricorda che nella fattispecie la disapplicazione delle sanzioni amministrative e penali opera limitatamente alle annualità oggetto di integrazione e con riferimento agli imponibili dichiarati maggiorati del 100 per cento. Ancorché l’eliminazione di attività e passività ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge finanziaria, non sia in relazione con i maggiori imponibili, la circolare precisa che le sanzioni non si applicano solamente qualora le voci eliminate si riferiscano a poste iscritte in contabilità in un periodo d’imposta oggetto di dichiarazione integrativa e nei limiti corrispondenti a maggiori imponibili.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
Fonte:


