Solo nel caso in cui abbia manifestato un reale disinteresse nei confronti della difesa, non quando sussiste un’esplicita decisione di non promuovere un ricorso giudiziario.
L’imprenditore fallito non è legittimato a impugnare l’avviso di accertamento al posto del curatore che decide di non promuovere l’azione giudiziaria per tutelare la massa dei creditori.
È quanto affermato dai giudici della Corte della cassazione con l’ordinanza 8132 del 3 aprile 2018, che ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e condannato l’imprenditore al pagamento delle spese di lite.


