È dovuta l’Iva sulla vendita di un bene per il cui acquisto non è stata esercitata la detrazione per effetto dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti; l’indetraibilità “a monte” non vale quindi ad escludere la tassazione “a valle”. Lo ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16 del 1° febbraio 2007.
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