Nei contratti di lavoro del personale dirigente viene spesso prevista un’indennità suppletiva che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente nell’ipotesi in cui decida di licenziarlo senza giusta causa. La dottrina non è concorde circa la qualificazione di questa indennità: in particolare non è chiaro se sia destinata alla copertura del lucro cessante (perdita del reddito) piuttosto che al ristoro del danno emergente (reintegro patrimoniale per i danni subiti da un ingiustificato licenziamento). La Cassazione, nel proprio orientamento, fa proprie entrambe le teorie. Il trattamento tributario di tali somme richiederà, dunque, l’esame caso per caso, dovendosi distinguere le indennità corrisposte per reintegro delle retribuzioni perse (ad esempio, le indennità di mancato preavviso) imponibili ex art. 6 comma 2° TUIR, dalle indennità corrisposte a titolo di risarcimento di un danno morale dovuto al licenziamento subito (non imponibili).
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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L’INDENNITA’ PER ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO IN BILICO …
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