La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 262 del 12 gennaio 2015, ha sentenziato che l’indennità riconosciuta dal giudice al lavoratore a seguito di illegittima reiterazione del contratto a termine, deve considerarsi forfettaria e non può quindi considerarsi comprensiva degli scatti di anzianità eventualmente maturati nei contratti a termine.
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