È necessario controllare sempre l’effettiva esecuzione del mandato, altrimenti bisogna provare la condotta fraudolenta del consulente, finalizzata a coprire il proprio inadempimento.
Il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di aver delegato un commercialista delle adempienze ai propri doveri fiscali, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
A chiarirlo è la Corte suprema con l’ordinanza n. 13709 del 5 luglio 2016.


