Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 92 del 13 luglio 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934.
L’impugnazione era relativa alla decisione con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva respinto la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti.


