A partire dal 13 Marzo 2001 le aziende hanno a disposizione un nuovo strumento per attuare i propri programmi di investimento nelle aree svantaggiate. Si tratta del credito d’imposta per gli investimenti previsto dall’articolo 8 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001). I beneficiari di tale previsione normativa possono essere i titolari di redditi d’impresa, con esclusione degli enti non commerciali (di cui all’art. 87, comma 1° TUIR) che effettuano investimenti in strutture produttive situate nei territori indicati all’art. 87, comma 3, lettere a) e c) del Trattato di Amsterdam. Devono essere investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, anche mediante contratti di leasing. Il credito è utilizzabile in compensazione dei versamenti dovuti con il primo modello F24 successivo alla data di sostenimento dei costi.
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