Alcune modifiche introdotte dall’articolo 1º del Dlgs 228/01 (entrato in vigore il 30 giugno 2001 e confermate anche nella circolare dell’agenzia delle Entrate 44/E del 14 maggio 2002) alla normativa relativa alle attività agricole assumono particolare rilevanza. Il nuovo testo dell’articolo 2135 del Codice Civile prevede che l’attività di trasformazione e commercializzazione ha natura agricola qualora i prodotti siano stati ottenuti prevalentemente nella propria azienda e quelli acquistati presso terzi abbiano una funzione di accessorietà. Le attività connesse, che consistono nelle operazioni di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti sul fondo o nell’allevamento non sono più soggetti ai limiti dell’esercizio normale dell’agricoltura (vincoli ancora validi ai fini delle imposte dirette). Pertanto, queste attività possono essere svolte senza condizionamenti di natura organizzativa e strutturale.
(Fonte. Il Sole 24 Ore)
Fonte:


