La Cassazione tributaria, con la sentenza n.10221 del 27/06/2003, in tema di determinazione del reddito d’impresa, ha chiarito che l’imposta di bollo, essendo diversa dalle imposte sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, è deducibile.
Il criterio di deducibilità è quello della cassa e non quello della competenza, non è stato considerato ammissibile, opporre che l’imposta fosse stata corrisposta con il metodo virtuale.
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