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LIMITI PIU’ STRINGENTI PER LE SOCIETA’ DI REVISIONE

Le modifiche introdotte dalla legge 262/05 oltre al limitare la durata dell’incarico prevedono un’interruzione tra il primo incarico e il suo eventuale rinnovo.

In particolare si fissa in sei anni la durata dell’incarico rinnovabile prevedendo la possibilità di rinnovarlo per una sola volta e non prima che siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

Il rinnovo comporta in ogni caso la sostituzione del responsabile della revisione.

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