Le modifiche introdotte dalla legge 262/05 oltre al limitare la durata dell’incarico prevedono un’interruzione tra il primo incarico e il suo eventuale rinnovo.
In particolare si fissa in sei anni la durata dell’incarico rinnovabile prevedendo la possibilità di rinnovarlo per una sola volta e non prima che siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
Il rinnovo comporta in ogni caso la sostituzione del responsabile della revisione.


