D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1.
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi 5.164.568,99 euro;
- rimanenze finali 1.032.913,80 euro.
L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.


