Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 septies d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, in l. 221/12), nella parte in cui estende alle notificazioni telematiche i limiti di orario previsti dall’art. 147 c.p.c. prevedendo che, «quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo», in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.
Fonte: Corte d’Appello di Milano; ordinanza, 16-10-2017 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


