L’attività di polizia può considerarsi pericolosa soltanto in ragione della pericolosità delle armi o di altri mezzi di coazione adoperati e sempre che risulti un uso imperito o imprudente di tali mezzi ovvero il loro carattere di anormalità o eccedenza rispetto alla situazione contingente.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza, 10-10-2014, n. 21426 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


