Relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, l’articolo 109, comma 9, lettera b), del nuovo Tuir afferma che è indeducibile per l’associante la remunerazione corrisposta all’associato che apporta capitale ovvero capitale più lavoro (apporto misto).
Resta invece deducibile la remunerazione corrisposta laddove l’associato apporti esclusivamente lavoro.


