È ammissibile, avuto anche riguardo all’indubbia complessità della controversia, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione composto per la maggior parte da copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di tali atti sia preceduta da una breve e chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione di giurisdizione.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; ordinanza, 24-02-2014, n. 4324 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


