L’art. 2 quinquies, par. 4, della direttiva 89/665/Cee deve essere interpretato nel senso che, qualora un appalto pubblico sia aggiudicato senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quando ciò non sia consentito a norma della direttiva 2004/18/Ce, tale disposizione esclude che il corrispondente contratto sia dichiarato privo di effetti laddove ricorrano le condizioni che essa stessa pone, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea; sezione V; sentenza, 11-09-2014, n. causa C-19/13 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


