In caso d’interruzione della gravidanza entro il centottantesimo giorno, il divieto di licenziamento non opera oltre la cessazione della gravidanza, costituendo la relativa durata del divieto sufficiente tutela per la lavoratrice.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 14-07-2015, n. 14723 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


