Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la Cassazione chiarisce i limiti dell’obbligo di repêchage

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 31312 del 1° dicembre 2025, è intervenuta in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiarendo i confini dell’obbligo di “repêchage” gravante sul datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di ricollocamento del lavoratore licenziando sussiste ogniqualvolta, al momento del recesso, sia presente in azienda una posizione lavorativa concretamente attribuibile al dipendente.

La Corte precisa inoltre che tale obbligo non può essere aggirato attraverso scelte organizzative discrezionali del datore di lavoro, come la copertura della posizione mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo. In tali casi, infatti, resta irrilevante la diversa qualificazione contrattuale adottata, se la posizione risulta sostanzialmente disponibile e compatibile con il lavoratore licenziato.

Una diversa interpretazione, osserva la Cassazione, consentirebbe di eludere l’obbligo di “repêchage” mediante il semplice ricorso a figure contrattuali diverse da quella subordinata, svuotando di fatto la tutela prevista in caso di licenziamento per motivi economico-organizzativi.

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