Con la Sentenza n. 32835 del 16 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha fornito importanti chiarimenti sul licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici per falsa attestazione della presenza in servizio, precisando i limiti di applicazione del procedimento accelerato previsto dall’art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Secondo i giudici di legittimità, la procedura speciale e più rapida prevista per i casi di “furbetti del cartellino” può essere utilizzata esclusivamente quando la condotta illecita viene accertata in flagranza oppure attraverso impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro per il controllo a distanza dei lavoratori, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Le riprese della polizia giudiziaria non consentono il rito disciplinare accelerato
La Cassazione ha escluso che il procedimento accelerato possa trovare applicazione quando la falsa attestazione della presenza in servizio emerge da videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria tramite telecamere installate nell’ambito di un’attività investigativa.
In questo caso, infatti, le immagini non derivano da un sistema di controllo predisposto dal datore di lavoro, ma da un’attività svolta da un soggetto terzo per finalità di giustizia, senza che il datore di lavoro ne sia a conoscenza.
La Corte ha quindi ribadito che la disciplina speciale dell’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 è collegata ai controlli effettuati direttamente dal datore di lavoro e soggetti alle regole dello Statuto dei lavoratori in materia di videosorveglianza.
Le immagini raccolte dalla polizia giudiziaria, dunque, possono assumere rilievo ai fini dell’accertamento della condotta contestata, ma non legittimano automaticamente l’applicazione del procedimento disciplinare accelerato previsto per le false attestazioni della presenza in servizio.


