In tema di licenziamento del lavoratore pubblico contrattualizzato, posta la prevalenza in materia disciplinare delle regole di fonte legislativa rispetto a quelle di matrice contrattuale, l’autonomia stabilita per legge fra il procedimento disciplinare e quello penale comporta la mera facoltatività della sospensione del primo in attesa dell’esito del secondo.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 05-04-2018, n. 8410 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


