Posto che la diffusione di un messaggio offensivo attraverso l’uso di una bacheca Facebook assume valenza diffamatoria, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, integra giusta causa di licenziamento la pubblicazione da parte di una lavoratrice nella propria bacheca Facebook di affermazioni di disprezzo nei confronti della società datrice di lavoro, risultando irrilevante la mancata indicazione del legale rappresentante, perché agevolmente identificabile.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 27-04-2018, n. 10280 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


