La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n.4672 del 18 febbraio 2019, in è espressa in merito all’assolvimento dell’obbligo di "repechage" ed ha statuito che, "trattandosi di prova negativa", il datore di lavoro ha sostanzialmente "l‘onere di fornire prova di fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l’impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale".
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