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Licenza detenzione alcoolici: ultima nota dell’Agenzia delle Dogane

Sulla reintroduzione della licenza per la vendita di prodotti alcoolici si richiama quanto già pubblicato qui.

Il 18 dicembre 2019 è intervenuta ancora l’Agenzia delle Dogane, con la nota 220911/RU con la quale viene chiarito che la licenza fiscale di vendita va acquisita dall’esercente prima dell’avvio dell’attività e che in assenza di tale licenza non si può dare avvio all’attività di vendita o somministrazione di prodotti alcoolici.

Ed inoltre:

“Nel comparto in esame, i soggetti economici sono tenuti all’obbligo di denuncia nei casi di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (vale a dire, liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata presso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare.”

“Avendo la licenza fiscale validità illimitata (fino a revoca), in caso di smarrimento o di eventi di pari effetto (distruzione, deterioramento, ecc..) l’esercente ne può richiedere in forma libera un duplicato all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di esercizio dell’attività. Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, ne va data immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente cui va altresì restituita la licenza di esercizio, qualora atto in origine cartaceo.”

“Salvi i casi per i quali si deve procedere alla voltura della licenza di esercizio, l’esercente intestatario dell’atto è tenuto in via ordinaria a dare tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane di ogni variazione dei dati non incidenti sulla titolarità della gestione comunicati in sede di rilascio (ad es., variazione della residenza del titolare di impresa individuale). In tali ipotesi non si dà luogo a rilascio di altra licenza d’esercizio.”

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