Da quanto emerge dalla circolare n. 10 del 16/03/2005 dell’Agenzia delle Entrate per il fornitore dell’esportatore abituale che non invia nel termine stabilito la comunicazione delle lettere d’intento, oppure la redige in maniera inesatta o incompleta, è prevista una sanzione che va da una a due volte l’imposta non applicata sulle forniture in sospensione, anche se non c’è evasione.
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LETTERE D’INTENTO: SANZIONI PESANTI ANCHE SENZA EVASIONE
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