Le sempre maggiori limitazioni alla deduzione dei componenti negativi relativi agli immobili, così come la rilevanza Iva dell’eventuale autoconsumo potrebbe far propendere verso l’utilizzo della nuova riedizione dell’estromissione dall’attività di bene immobile da parte di un imprenditore individuale.
Ora, l’art. 1, c. 37, Finanziaria 2008 consente di estromettere dalla sfera imprenditoriale l’immobile strumentale per destinazione, che risulta tale alla data del 30 novembre 2007.
Va rilevato che la possibilità riguarda solo ed esclusivamente gli imprenditori individuali: ad esempio, i lavoratori autonomi non possono estromettere l’eventuale immobile strumentale utilizzato per l’attività.
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