Accade spesso in questi giorni che l’invito spedito dal concessionario della riscossione, per la definizione agevolata del ruolo disciplinata dall’articolo 12 della legge 289/2002, nasconda un debito in realtà non dovuto. In questo caso il contribuente può cestinare l’invito poiché la comunicazione è priva di qualunque valenza procedimentale e quindi può essere ignorata da parte di chi sa che quel debito in realtà non esiste. A titolo cautelativo, tuttavia, può essere opportuno, in questi casi, comunicare al concessionario della riscossione (meglio con una raccomandata) la ragione che rende non dovuto il pagamento richiesto. Se anche si omette questa comunicazione, tuttavia, la situazione del contribuente non cambia.
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