Il vincolo cautelare è posto a garanzia delle somme residue di un piano di rateizzazione del debito erariale contratto, qualora il versamento “promesso” non abbia luogo.
In tema di reati tributari, l’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000, nel disporre che la confisca diretta o per equivalente dei beni costituenti profitto o prodotto del reato “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro” e che “nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”, non preclude l’adozione del sequestro preventivo ad essa finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti.
Invero, la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che la disposta misura ablatoria, inefficace con riguardo alla parte coperta dall’impegno, esplichi i propri effetti qualora il versamento “promesso” non si verifichi.
Questo, in sintesi, il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione, III sezione penale, nella sentenza n. 35246 del 22 agosto 2016.


