Si tratta, infatti, di una misura cautelare con dignità “propria”, non funzionale a una eventuale successiva fase esecutiva e non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 170 cc.
L’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 del Dpr 602/1973 deve essere considerata un atto riferito a una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria e non un atto dell’espropriazione forzata.
Il principio è stato affermato dalla Cassazione nella sentenza 10794 del 25 maggio 2016.
La vicenda trae origine dall’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/1973, nei confronti del contribuente per il mancato pagamento di cartelle esattoriali.


