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Legge di bilancio 2019 – Ripristinato l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale

I commi 283 e 284 recano disposizioni concernenti la disciplina dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Le disposizioni sono dirette a mettere a regime dal 2019 l’indennizzo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 207 del 28 marzo 1996 (recante “Attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale“) e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l’INPS.

Si tratta di “un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche“.

In particolare, al comma 283 si dispone che – dal 2019 – tale indennizzo sarà concesso nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

  1. abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e
  2. siano stati iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’I.N.P.S..

L’erogazione dell’indennizzo è, inoltre, subordinata – nel periodo di riferimento:

  1. alla cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  2. alla riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;
  3. alla cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio.

Il successivo comma 284 precisa che l’aliquota contributiva aggiuntiva, di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 207/1996, prevista per gli iscritti al fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale, è dovuta, nella misura e secondo le modalità previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Si ricorda che il citato articolo 5 del D.Lgs. 2076/1996 ha disposto il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente previsto per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l’articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018.

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